Menu
Scarica la brochure elettronica
Home
Chi siamo
Prodotti e Servizi
Procedure.it - Fallimenti
Procedure.it - Esecuzioni
Procedure.it - Perizie di Stima
Procedure PCT
Procedure PEC
Servizi di Pubblicità delle Vendite
Aste Telematiche
Normativa
Legge Fallimentare
Codice di Procedura Civile - Processo di Esecuzione
Procedure di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento
Ricerca Procedure
Ricerca Generale
Beni Disponibili per Offerte d'Acquisto
Webmail
Contatti
ART. 9-TER CONFLITTO POSITIVO DI COMPETENZA (1)
I. Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.
II. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l’articolo 9-bis, in quanto compatibile.
________________
(1) Articolo introdotto dall’art. 8 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.