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ART. 97 COMUNICAZIONE DELL'ESITO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO (1)
I. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà
comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre
opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica
dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la
comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.
Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31
ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai
creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta
elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in
caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
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