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ART. 72-QUATER LOCAZIONE FINANZIARIA (1)
I. Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se è
disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore
dichiari di volersi sciogliere dal contratto.
II. In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a
versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra
collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per
le somme già riscosse si applica l’articolo 67, terzo comma, lettera a). (2)
III. Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla
data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.
IV. In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di
locazione finanziaria, il contratto prosegue; l’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza
del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.
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(1) Articolo introdotto dall’art. 59 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti
alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
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