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ART. 67-BIS PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (1)
I. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società.
Il presupposto soggettivo dell’azione è costituito dalla conoscenza dello stato d’insolvenza della società.
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(1) Articolo introdotto dall’art. 53 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.