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ART. 54 DIRITTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI NELLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO
I. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei
beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono,
per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo.
II. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del
prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un’utile collocazione definitiva su
questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l’importo ricevuto
nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori
chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non
soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori
chirografari.
III. L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi
secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all’atto di
pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del
deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. (1)
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(1) Comma sostituito dall’art. 50 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
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