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ART. 51 DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI INDIVIDUALI (1)
I. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
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(1) Articolo sostituito dall’art. 48 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.