Menu
Scarica la brochure elettronica
Home
Chi siamo
Prodotti e Servizi
Procedure.it - Fallimenti
Procedure.it - Esecuzioni
Procedure.it - Perizie di Stima
Procedure PCT
Procedure PEC
Servizi di Pubblicità delle Vendite
Aste Telematiche
Normativa
Legge Fallimentare
Codice di Procedura Civile - Processo di Esecuzione
Procedure di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento
Ricerca Procedure
Ricerca Generale
Beni Disponibili per Offerte d'Acquisto
Webmail
Contatti
ART. 48 CORRISPONDENZA DIRETTA AL FALLITO (1)
I. Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere,inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. (2)
II. La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore. (3)
________________
(1) Articolo sostituito dall’art. 45 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 1 gennaio 2006.
(2) Comma modificato dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
(3) Comma aggiunto dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
Le modifiche (2) e (3) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.