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ART. 37-BIS SOSTITUZIONE DEL CURATORE E DEI COMPONENTI DEL COMITATO DEI CREDITORI (1)
I. Conclusa l’adunanza per l’esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello
stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti
ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel
rispetto dei criteri di cui all’articolo 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al
tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di
sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano
rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40. (2)
II. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto
di interessi.
III. Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli [...] ammessi,
indipendentemente dall’entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei
creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all’articolo 41, un compenso per la loro attività,
in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore. (3)
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(1) Articolo introdotto dall’art. 35 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti
alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(3) Comma modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti
alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente
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