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ART. 36 RECLAMO CONTRO GLI ATTI DEL CURATORE E DEL COMITATO DEI CREDITORI (1)
I. Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei
creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al
giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell’atto o, in caso di
omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le
parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.
II. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della
comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il
reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a
gravame.
III. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare
esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria. Se è accolto il reclamo concernente un
comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di
quest’ultimo con l’accoglimento del reclamo.
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(1) Articolo sostituito dall’art. 32 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
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