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ART. 33 RELAZIONE AL GIUDICE E RAPPORTI RIEPILOGATIVI (1)(*)
I. Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato
una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito
nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai
fini delle indagini preliminari in sede penale. (2)
II. Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli
intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del
termine suddetto.
III. Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla
responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla
società. (3)
IV. Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la secretazione delle
parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre
qualora possano comportare l’adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli
interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo
integrale, è trasmessa al pubblico ministero. (3)
V. Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige
altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo
la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato
dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato
dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del
rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all’ufficio del registro delle
imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella
cancelleria del tribunale. (4) Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali
osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.(5)
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(1) Rubrica modificata dall’art. 3 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti
alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(2) Comma modificato dall’art. 29 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 (la modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006) e poi modificato dall’art. 3 del
D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché
alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(3) Comma sostituito dall’art. 29 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(4) Comma aggiunto dall’art. 29 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(5) Periodo aggiunto dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica
dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la
comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.
Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31
ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai
creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta
elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in
caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
(*) L'art. 20 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, ha aggiunto all'art. 16-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17
settembre 2012, n. 221, i seguenti commi:
9-ter. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, il curatore deposita un rapporto
riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del
concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.
9-quater. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 ogni
sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo
secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo
comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-ter, sostituendo il commissario al curatore.
9-quinquies. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di
procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.
9-sexies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di
esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito
di rilevazioni statistiche nazionali.
Entrata in vigore: l'art. 20 citato, al sesto comma, prevede che le modifiche di cui sopra si applicano, anche alle procedure di amministrazione
straordinaria pendenti alla data del 13 settembre 2014, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti
previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.
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