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ART. 31-BIS COMUNICAZIONI DEL CURATORE (1)
I. Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a
carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi
previsti dalla legge.
II. Quando è omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del
messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono
eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
III. In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore e'
tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.
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(1) Articolo introdotto dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica
dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la
comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.
Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31
ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai
creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta
elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in
caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
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