Menu
Scarica la brochure elettronica
Home
Chi siamo
Prodotti e Servizi
Procedure.it - Fallimenti
Procedure.it - Esecuzioni
Procedure.it - Perizie di Stima
Procedure PCT
Procedure PEC
Servizi di Pubblicità delle Vendite
Aste Telematiche
Normativa
Legge Fallimentare
Codice di Procedura Civile - Processo di Esecuzione
Procedure di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento
Ricerca Procedure
Ricerca Generale
Beni Disponibili per Offerte d'Acquisto
Webmail
Contatti
ART. 235 OMESSA TRASMISSIONE DELL'ELENCO DEI PROTESTI CAMBIARI
I. Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 1.548.
II. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.