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ART. 217-BIS ESENZIONI DAI REATI DI BANCAROTTA (1)
I. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni
compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 67, terzo
comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12
della legge 27 gennaio 2012, n. 3, (2) nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati
dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies. (3)
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(1) Articolo inserito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78. La modifica ha effetto dal 31
luglio 2010, data di pubb. sulla Gazzetta Ufficiale, supp. ord. n. 174.
(2) L'art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha sostituito le parole "ovvero del piano di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d)" con le seguenti: "o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione
della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della L. 27 gennaio 2012, n. 3. La modifica è entrata in vigore il 19 dicembre 2012, data di entrata in vigore
della legge di conversione citata.
(3) Periodo aggiunto dall'art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. La modifica di
applica dal giorno 11 settembre 2012.
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