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ART. 186 RISOLUZIONE E ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO (1)
I. Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
II. Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza.
III. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.
IV. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
V. Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
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(1) Articolo sostituito dall’art. 17 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.