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ART. 185 ESECUZIONE DEL CONCORDATO
I. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le
modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa
derivare pregiudizio ai creditori.
II. Si applica il secondo comma dell'art. 136.
III. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato
presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata. (1)
IV. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento
degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza
indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i
poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti. (1)
V. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può
denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale
notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al
commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a
questo richiesti. (1)
VI. Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il
commissario giudiziale, può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un
amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere
ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi inclusi, qualora tale proposta preveda un
aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad
oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato
il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui
attribuiti. (1)
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(1) Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifica si applica ai
procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
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