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ART. 182-QUATER DISPOSIZIONI IN TEMA DI PREDEDUCIBILITA' DEI CREDITI NEL CONCORDATO PREVENTIVO, NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (1)
I. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati [...] (2) in esecuzione di un concordato
preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato
ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.
II. Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione
della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della
domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano
previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia
espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al
concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato. (3)
III. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma si
applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'ottanta per cento del loro
ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio
in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo. (4)
(comma abrogato) (5)
V. Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci, (6) sono esclusi dal voto
e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal
computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.
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(1) Articolo introdotto dall’art. 48 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010; il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla L.
30 luglio 2010, n. 122, entrata in vigore il 31 luglio 2010.
(2) La L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha soppresso le parole «da banche e intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385,». La modifica di applica dal giorno 11 settembre 2012.
(3) Comma sostituito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal giorno
11 settembre 2012.
(4) Comma sostituito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal giorno
11 settembre 2012.
(5) Comma abrogato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83. La modifica di applica dal giorno
11 settembre 2012.
(6) La L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha sostituito le parole «ai commi secondo, terzo e
quarto, i creditori» con le parole «al secondo comma, i creditori, anche se soci,». La modifica di applica dal giorno 11 settembre 2012.
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