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ART. 182-BIS ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI (1, 1 BIS)
I. L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161,
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno
il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal
debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati
aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare
l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data
dell’omologazione. (2)
II. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
III. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data
non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire
titoli di prelazione se non concordati. (3) Si applica l' articolo 168, secondo comma.
IV. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre
opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con
decreto motivato.
V. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell' articolo 183, in quanto
applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.
VI. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere
richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di
cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la
documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d), (5) e una proposta di
accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante
che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento
dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale (6) pagamento dei
creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a
trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e
produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto
di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. (4)
VII. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza
entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la
comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza
dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al
primo comma e delle condizioni per l’integrale (6) pagamento dei creditori con i quali non sono in corso
trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato
il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non
concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di
ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del
precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. (4)
VIII. A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale
trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo
termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi
sesto e settimo. (7)
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(1) Articolo sostituito dall’art. 16 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti
alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(1-bis) L'art. 23, comma 43, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, estende all'imprenditore agricolo
l'applicabilità degli istituti degli accordi di ristrutturazione dei debiti e della transazione fiscale: "In attesa di una revisione complessiva della disciplina
dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono
accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e successive modificazioni."
(2) Comma sostituito dall'art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. La modifica di
applica dal 11 settembre 2012.
(3) L'art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, al terzo comma, primo periodo, dopo la
parole «patrimonio del debitore», ha aggiunto le seguenti: «, ne' acquisire titoli di prelazione se non concordati». La modifica di applica dal 11
settembre 2012.
(4) Comma aggiunto dall’art. 48 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in vigore dal 31 maggio 2010; il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla L.
30 luglio 2010, n. 122, entrata in vigore il 31 luglio 2010.
(5) L'art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole «all'articolo 161, primo e
secondo comma» ha aggiunto le seguenti: «lettere a), b), c) e d)». La modifica di applica dal 11 settembre 2012.
(6) L'art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito le parole «il regolare» con
le seguenti: «l'integrale». La modifica di applica dal giorno 11 settembre 2012.
(7) Comma sostituito dall'art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. La modifica di
applica dal 11 settembre 2012.
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