|
ART. 171 CONVOCAZIONE DEI CREDITORI
I. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta
delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche.
II. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il
relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli
indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo
lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso
contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo
indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le
cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui
all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal
commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di quindici giorni dalla
comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei
casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al
destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis,
terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale. (1)
III. Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante
numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale,
può dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126.
IV. Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'art. 163, primo comma, n. 2, deve essere
raddoppiato.
V. In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante
comune.
VI. Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136.
________________
(1) Comma sostituito dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica
dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la
comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.
Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31
ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai
creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta
elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in
caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
|
|