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ART. 163-BIS OFFERTE CONCORRENTI (1)
I. Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta
da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima
dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o
più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo
l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del
presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato
un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo
d'azienda o di specifici beni.
II. Il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo stabilisce le modalità di presentazione
di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di
partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti
al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data
dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie
che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto. Con il medesimo decreto è
in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di
procedura civile ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente
articolo che le offerte devono prevedere. L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal
momento in cui viene modificata l'offerta in conformità a quanto previsto dal decreto di cui al presente
comma e viene prestata la garanzia stabilita con il medesimo decreto. Le offerte, da presentarsi in forma
segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte
a condizione.
III. Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per l'esame delle stesse, alla presenza degli offerenti
e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra
gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e
deve concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o
l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se
precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al primo comma, quest'ultimo e'
liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il commissario
dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite
massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.
IV. Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all'esito della gara.
V. La disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai
sensi dell'articolo 161, settimo comma, nonché all'affitto di azienda o di uno o più rami di azienda.
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(1) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifica si
applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato decreto legge.
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