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ART. 162 INAMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA (1)
I. Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare
integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
II. Il Tribunale, se all’esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli
160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a
reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il tribunale, su istanza del creditore
o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento
del debitore.
III. Contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell’articolo 18. Con il
reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato.
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(1) Articolo sostituito dall’art. 12 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti
alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
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