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ART. 160 PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA (1) (2)
I. L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla
base di un piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché
a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri
strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;
possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel
corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del
concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
II. La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano
soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella
realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo
al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella
relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il
trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di
prelazione. (3)
III. Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.
IV. In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento
dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al
concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis. (4)
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(1) Rubrica modificata dall’art. 12 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
(2) Articolo sostituito, con effetto dal 17 marzo 2005, dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n.
80.
(3) Comma aggiunto dall’art. 12 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
Le modifiche (1) e (3) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure
concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(4) Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione con la L. 6 agosto 2015 n. 132, entrata in vigore il 21 agosto 2015.
La modifica si applica ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente alla entrata in vigore della citata legge di conversione.
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