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ART. 151 FALLIMENTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA: POLIZZA ASSICURATIVA E FIDEIUSSIONE BANCARIA (1)
I. Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell’articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.
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(1) Articolo sostituito dall’art. 134 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.