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ART. 143 PROCEDIMENTO DI ESDEBITAZIONE (1) (2)
I. Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l’anno
successivo, verificate le condizioni di cui all’articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti
collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei
confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. Il ricorso e il
decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata. (3)
II. Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il
pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell’articolo 26.
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(1) Articolo sostituito dall’art. 128 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, il quale ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2006, l’intero titolo II, capo IX del
Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. Le disposizioni del presente capo IX “della esdebitazione” si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti
alla data del 16 luglio 2006 (art. 19 D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169). Si riporta il testo dell’art. 19 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, il quale detta
una particolare disciplina transitoria in materia di esdebitazione: «Art. 19 Disciplina transitoria in materia di esdebitazione. 1.Le disposizioni di cui al
Capo IX “della esdebitazione” del Titolo II del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di
fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. 2.Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse
alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.»
(2) Con la sentenza 30 maggio 2008, n. 181, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 143 del Regio decreto 16 marzo
1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo introdotto a seguito della entrata
in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della L. 14 maggio
2005, n. 80), limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito,
nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e
seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso
al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di
consiglio.
(3) Periodo aggiunto dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica
dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la
comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e dall'articolo 22 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.
Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31
ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai
creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta
elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in
caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
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