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ART. 141 NUOVA PROPOSTA DI CONCORDATO (1)
I. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell’udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.
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(1) Articolo sostituito dall’art. 127 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.