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ART. 140 GLI EFFETTI DELLA RIAPERTURA
I. Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123.
II. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
III. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
IV. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.