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ART. 138 ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO (1)
I. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque
creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il
passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione
di nullità. Si procede a norma dell’articolo 137.
II. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente
esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell’articolo 18.
III. Il ricorso per l’annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni
caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel
concordato.
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(1) Articolo sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti
alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
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