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ART. 122 CONCORSO DEI VECCHI E NUOVI CREDITORI
I. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
II. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V. (1)
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(1) Comma sostituito dall’art. 112 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.