|
ART. 118 CASI DI CHIUSURA
I. Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si
chiude:
1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di
ammissione al passivo (1);
2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori
raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati
tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione (2);
3) quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo;
4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare,
neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza
può essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all’articolo 33 (3).
II. Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la
cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di
cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell’articolo 147,
salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore
individuale. (4) (5). La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla
pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei
successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle
liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed
eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di
provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore
secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di
fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui
degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità
disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive
derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei
giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al
comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto
che lo ha determinato. (6)
_______________
(1) (2) (3) Numeri 1, 2, 4 modificati dall’art. 108 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(4) Comma aggiunto dall’art. 108 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 con effetto dal 16 luglio 2006.
(5) Comma modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti
alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(6) Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 7 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La
modifica si applica a decorrere dalla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legge.
|
|