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ART. 107 MODALITA' DELLE VENDITE (1)
I. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione (2)
sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati,
sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti,
assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli
interessati. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia
luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo
comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del
codice di procedura civile." In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione
degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di
procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva. (3)
II. Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e
mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura
civile in quanto compatibili. (4)
III. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri (5) prima del completamento delle
operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori
ipotecari o comunque muniti di privilegio.
IV. Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un
importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.
V. Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori,
depositando in cancelleria la relativa documentazione.
VI. Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può
subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza
del curatore il giudice dell’esecuzione dichiara l’improcedibilità dell’esecuzione, salvi i casi di deroga di cui
all’articolo 51.
VII. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti
specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché
i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.
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(1) Articolo sostituito dall’art. 94 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma sostituito dall’art. 7 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
(3) Gli ultimi tre periodi sono stai aggiunti dall'art. 11 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La
modifiche si applica anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data del 27 giugno 2015 di entrata in vigore del citato
decreto legge., fatta eccezione per quella che riguarda l'introduzione dell'ultimo periodo, la quale si applica decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
(4) Comma inserito dall’art. 7 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
(5) Comma modificato dall’art. 7 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169.
(*) A differenza delle altre modifiche apportate dal D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169, che si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento
pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente, quelle di cui alle note (3), (5) e (6) del
presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali pendenti.
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