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ART. 105 VENDITA DELL'AZIENDA, DI RAMI, DI BENI E RAPPORTI IN BLOCCO (1)(2)
I. La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando
risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici
individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.
II. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all’articolo
107, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2556 del codice civile.
III. Nell’ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d’azienda, il curatore, l’acquirente e
i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle
dipendenze dell’acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.
IV. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’esercizio
delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.
V. Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell’azienda o dei suoi rami,
nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità
dell’alienante prevista dall’articolo 2560 del codice civile.
VI. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua
accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro
delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.
VII. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del
cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.
VIII. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società,
eventualmente di nuova costituzione, dell’azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i
relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell’alienante ai sensi dell’articolo 2560 del
codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le
diverse disposizioni previste in leggi speciali.
IX. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente solo
se non viene alterata la graduazione dei crediti.
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(1) Articolo sostituito dall’art. 92 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) L'art. 11, comma 2, della L. 21 febbraio 2014, in vigore dal 22 febbraio successivo, di conversione del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, stabilisce che
"Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo,
amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative
costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura." Il successivo comma 3 della medesima legge stabilisce che "L'atto di
aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative di cui al comma 2, costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5,
della L. 23 luglio 1991, n. 223, nonché dell'articolo 2, comma 19, della L. 28 giugno 2012, n. 92, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione
delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della società
cooperativa.
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