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ART. 104 ESERCIZIO PROVVISORIO DELL'IMPRESA DEL FALLITO (1)
I. Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa,
anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave,
purché non arrechi pregiudizio ai creditori.
II. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato
dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa,
anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, fissandone la durata.
III. Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno
ogni tre mesi, per essere informato sull’andamento della gestione e per pronunciarsi sull’opportunità di
continuare l’esercizio.
IV. Se il comitato dei creditori non ravvisa l’opportunità di continuare l’esercizio provvisorio, il giudice
delegato ne ordina la cessazione.
V. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve
presentare un rendiconto dell’attività mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa
senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono
influire sulla prosecuzione dell’esercizio provvisorio.
VI. Il tribunale può ordinare la cessazione dell’esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne
ravvisi l’opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il
comitato dei creditori.
VII. Durante l’esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda
sospenderne l’esecuzione o scioglierli.
VIII. I crediti sorti nel corso dell’esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi
dell’articolo 111, primo comma, n. 1).
IX. Al momento della cessazione dell’esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione
IV del capo III del titolo II.
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(1) Articolo sostituito dall’art. 90 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
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