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ART. 508 ASSUNZIONE DI DEBITI DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO O DELL'ASSEGNATARIO
I. Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.
II. In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito.