ART. 14-DECIES AZIONI DEL LIQUIDATORE


1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attivita' di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore puo' altresi' esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.
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(1) Articolo introdotto dall'art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. La nuova disposizione si applica dal 18 gennaio 2013.