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ART. 59 CREDITI NON PECUNIARI
II. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data
della dichiarazione di fallimento.(1)
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(1) C. cost. 19 dicembre 1986, n. 300, ha dich. l'illeg. del combinato disposto dal articolo richiamato dall'art. 169 del decreto, ove esclude le
rivendicazioni dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo. C. cost. 20 aprile 1989, n. 204, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del articolo, anche in relazione all'art. 429, terzo comma, c.p.c., ove non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con
riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo. C. cost. 22 dicembre 1989, n. 567,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del articolo, in relazione all'art. 1 D.L. n. 26 del 1979, ove non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con
riguardo al periodo successivo al decreto ministeriale con cui si dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino al momento in cui la
verifica del passivo diviene definitiva.
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