Menu
Scarica la brochure elettronica
Home
Chi siamo
Prodotti e Servizi
Procedure.it - Fallimenti
Procedure.it - Esecuzioni
Procedure.it - Perizie di Stima
Procedure PCT
Procedure PEC
Servizi di Pubblicità delle Vendite
Aste Telematiche
Normativa
Legge Fallimentare
Codice di Procedura Civile - Processo di Esecuzione
Procedure di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento
Ricerca Procedure
Ricerca Generale
Beni Disponibili per Offerte d'Acquisto
Webmail
Contatti
ART. 226 DENUNCIA DI CREDITI INESISTENTI
I. Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.