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ART. 212 RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO
I. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111.
II. Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla
liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie
di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
III. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non
pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora
distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112.
IV. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art. 113.
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