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ART. 183 RECLAMO (1) (*)
I. Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in
camera di consiglio.
II. Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a
norma dell’articolo 180, settimo comma.
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(1) Articolo sostituito dall’art. 16 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti
alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
(*) C. Cost. 12 novembre 1974, n. 255, aveva dich. la illeg. cost. del comma I, ove, per le parti costituite, faceva decorrere il termine per proporre appello
contro la sent. che omologa o respinge il concordato preventivo dall'affissione, anziché dalla data di ricezione della comunicazione della stessa. Con la
medesima sent. ha dich., altresì, l'illeg. cost. del comma, ove faceva decorrere dall'affissione i termini per ricorrere in cassazione contro la sent. di
appello che decide in merito alla omologazione o reiezione del concordato preventivo.
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