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ART 182-SEXIES RIDUZIONE O PERDITA DEL CAPITALE DELLA SOCIETA' IN CRISI (1)
I. Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma
dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui
all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino
all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi
quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di
scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-
duodecies del codice civile.
II. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo
comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.
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(1) Articolo introdotto dall'art. 33 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. La modifica di
applica dal giorno 11 settembre 2012
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