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ART. 79 CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA (1)
I. Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d’azienda, ma entrambe le parti
possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel
dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo dovuto dalla
curatela è regolato dall’articolo 111, n. 1.
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(1) Articolo sostituito dall’art. 4 del D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti
alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente.
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