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ART 182-SEPTIES ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON INTERMEDIARI FINANZIARI E CONVENZIONE DI MORATORIA (1)
I. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà
dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411
del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano
fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.
II. L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis può individuare una o più categorie
tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici
omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore può chiedere che gli
effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima
categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano
stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari
finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un
intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria.
III. Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o
dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel
registro delle imprese.
IV. Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti, deve notificare il ricorso e la
documentazione di cui al primo comma dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai
quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per costoro il termine per proporre l'opposizione di cui al
quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale
procede all'omologazione previo accertamento, avvalendosi ove occorra di un ausiliario, che le trattative si
siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di
estendere gli effetti dell'accordo:
a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli
intermediari finanziari aderenti;
b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di
partecipare alle trattative;
c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative
concretamente praticabili.
V. Quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una
convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria
temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la
maggioranza di cui al secondo comma, la convenzione di moratoria, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del
codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti
se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in
buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d),
attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla
moratoria.
VI. Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla
convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione
stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67, terzo
comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera
raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario può
chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato,
decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo.
Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di
appello, ai sensi dell'articolo 183.
VII. In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non
aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il
mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti.
Agli effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione
del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
VIII. La relazione dell'ausiliario è trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma. (2)
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(1) Articolo introdotto dall'art. 9 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. La modifica entra in vigore
il 27 giugno 2015, data di entrata in vigore del citato decreto legge.
(2) Comma aggiunto dall'art. 9 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, entrata in vigore il 21 agosto 2015.
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