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ART. 174 ADUNANZA DEI CREDITORI
I. L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.
II. Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione.
III. Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.
IV. Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore egli obbligati in via di regresso.