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ART. 629 RINUNCIA
I. Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.
II. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.
III. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.